Riporto qui di seguito l’appunto scritto portato il 26 gennaio in Consiglio dei Ministri da Profumo, concernente il valore legale dei titoli di studio. Ammetto che tra deleghe e criteri per un regolamento ex L 400, non sia perfettamente chiara l’intenzione del Ministro. Tuttavia non mi sembra che ci sia l’ipotesi di una graduatoria dei titoli di studio che ora hanno lo stesso valore nominale. Io sarei propenso a dar credito al Ministro di voler attenuare il valore legale della laurea e non di volerlo rafforzare attraverso una graduatoria dei titoli. Mi sembra che il Ministro voglia promuovere la concorrenza tra laureati di discipline diverse e tra laureati triennali e laureati magistrali, piuttosto che classificare i titoli sulla base dell’università che li rilascia.
26.1.2012 ore 18
Art. …
Titolo di laurea e accesso ai concorsi pubblici.
1. Al fine di garantire la piena autonomia delle università in coerenza con la raccomandazione della
Commissione europea 24 settembre 1998, n. 98/561/CE, di semplificare le regole per l’accesso
al mercato del lavoro nonché ai concorsi pubblici, e di favorire la valutazione delle competenze
effettivamente acquisite nel corso degli studi terziari, entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto sono adottati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
contenuti nel comma 2. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente
al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) prevedere che i titoli universitari siano rilasciati da istituzioni, pubbliche o private, a tal fine
autorizzate a operare e periodicamente accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca ai sensi dei provvedimenti adottati in attuazione della delega di cui all’articolo 5,
comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, limitatamente ai corsi autorizzati
ed accreditati ai sensi e per gli effetti della predetta normativa. Al fine di evitare la produzione
di effetti decettivi, le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione
universitaria, scuola superiore e similari, anche in lingua straniera, possono essere usate soltanto
dalle predette istituzioni, a seguito delle procedure di autorizzazione e accreditamento
ministeriali. Nel sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è
pubblicato l’elenco di dette istituzioni e dei corsi da esse istituiti che sono stati autorizzati ed
accreditati;
b) revisione organica, su base di reciprocità, della disciplina per il riconoscimento dei titoli di
laurea e laurea magistrale stranieri rilasciati da istituzioni legalmente riconosciute o accreditate
nel Paese di origine;
d) consentire l’accesso ai concorsi pubblici, ferma restando la normativa vigente in relazione alle
professioni per le quali sono richiesti, a livello europeo, la laurea magistrale a ciclo unico, o, a
livello nazionale, specifici requisiti curriculari, ai soggetti in possesso del diploma di laurea
nonché, ove necessario, di ulteriori specifiche esperienze professionali. Qualora sia richiesto
uno specifico e congruo numero di crediti formativi universitari in determinati ambiti
disciplinari, questi possono essere acquisiti anche in soprannumero rispetto ai percorsi ordinari
previsti per i corsi seguiti per il conseguimento del diploma di laurea ovvero di laurea
magistrale;
e) consentire l’accesso agli albi professionali, ferma restando la normativa vigente in relazione alle
professioni per le quali è richiesta, a livello europeo, la laurea magistrale a ciclo unico, ai
soggetti in possesso del diploma di laurea, nonché, ove necessario, di ulteriori specifiche
esperienze professionali;
f) rivedere gli automatismi legati al riconoscimento del punteggio di laurea nei concorsi pubblici
ferma restando la possibilità di indicare il conseguimento della laurea come requisito
necessario per l’ammissione al concorso; e loro eventuale mantenimento subordinatamente al
completamento delle procedure di accreditamento di cui alla lettera a);
g) abrogare gli automatismi che consentono la progressione verticale di carriera, nel pubblico
impiego, a seguito del conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale, fatta salva la piena
utilizzazione del titolo acquisito nelle eventuali prove concorsuali;
h) valorizzare il titolo di dottore di ricerca in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma
7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall’articolo 17, comma 111, della legge … 1997, n. 127;
i) prevedere una disciplina transitoria per regolare il passaggio al nuovo sistema in relazione alle
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procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui al comma 1;
l) indicare in modo esplicito le norme abrogate.
3. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogati:
a) all’articolo 167 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: “in nome della Legge”;
c) l’articolo 10 della legge 30 novembre 1973;
d) l’articolo 16, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
e) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
f) le disposizioni vigenti, anche di legge, incompatibili con le norme regolamentari di cui al
comma 1.